È nella crisi che il meglio di ognuno di noi affiora
Gino ha 35 anni e lavora da cinque anni come fisioterapista presso l’azienda ospedaliera. È in gamba ed è intenzionato ad avviare uno studio associato insieme ad altri professionisti.
Maria ha 33 anni ed è la responsabile amministrativa di un’azienda di Parma. Anche se molto giovane, ha saputo farsi strada e ha già ricevuto alcune offerte di lavoro da aziende più strutturate.
Gino e Maria sono innamorati e, quando lei rimane incinta, decidono che lascerà il lavoro per occuparsi del figlio in arrivo. È fortemente convinta di questa decisione perché desidera avere almeno due figli e vuole dedicarsi a loro a tempo pieno.
Vediamo le conseguenze patrimoniali di questa scelta ipotizzando due casi:
caso “A”: giovani e anticonformisti decidono che non è necessario formalizzare la loro unione in alcun modo proseguendo nel loro stato di “conviventi di fatto”.
Le convivenze non registrate formalmente e che non decidano di stipulare un contratto di convivenza, le cosiddette convivenze more uxorio, condivideranno un regime di separazione dei beni: Gino e Maria non avranno diritti patrimoniali reciproci, né durante la convivenza, né in caso di cessazione della stessa.
Cosa succederebbe se Gino dovesse ammalarsi o, peggio, venire a mancare? E se intervenisse una situazione di crisi nella coppia?
Nel caso in cui Gino non fosse più nella condizione di lavorare, la famiglia andrebbe in crisi economica, mentre nell’ipotesi di scioglimento della convivenza, Maria si troverebbe in condizioni finanziarie molto precarie con la necessità di reintegrarsi nel mondo del lavoro in età più matura e con due figli da accudire.
Come prevenire questa sciagurata situazione?
Innanzitutto, i due avrebbero potuto registrarsi presso il Comune di residenza per ottenere lo stato formale di convivenza di fatto. Questo avrebbe portato al riconoscimento di alcuni diritti personali come l’assistenza ospedaliera e l’accesso alle informazioni sanitarie personali. Inoltre, avrebbero potuto stipulare un contratto di convivenza per regolamentare i loro rapporti patrimoniali: effettuare la scelta sul regime patrimoniale durante la convivenza e regolamentare i termini in caso di cessazione della stessa.
In aggiunta, io avrei suggerito a Gino di stipulare due polizze: una per inabilità e infortuni per garantire al nucleo famigliare il reddito necessario al sussistentamento e una temporanea caso morte con beneficiaria Maria. lei, infatti, in caso di premorienza di Gino, non vanta nessun diritto successorio, ma potrebbe contare solo sulla quota “disponibile” che Gino potrebbe lasciarle sottoscrivendo un testamento. I figli nati durante la convivenza, invece, godono degli stessi diritti che la legge riconosce ai figli nati da genitori regolarmente coniugati.
Avrei inoltre consigliato di provvedere ad accumulare un capitale per Maria con un piano di accumulo per tutelarla qualora la coppia dovesse dividersi. È infatti evidente come Maria avrebbe prospettive molto diverse rispetto a Gino che ne uscirebbe, invece, con la sua capacità reddituale intatta (il cosiddetto “capitale umano”)
Caso “B”: i giovani decidono di sposarsi.
In questo caso i diritti patrimoniali sono molto più garantiti, sia durante la vita dell’unione che in caso di eventuale scioglimento.
Resta il rischio di fragilità economica in caso di inabilità al lavoro o morte del titolare del reddito. Come per il caso precedente è sufficiente stipulare le polizze indicate per tutelare il tenore di vita per i membri della famiglia. Sotto il profilo dei diritti successori, il coniuge è ampiamente tutelato, così come i figli.
Le differenze più significative intervengono in caso di crisi di coppia, evento che è da considerare oggi come parte integrante del ciclo di vita essendo divenuto molto frequente (le statistiche indicano che la durata media di un matrimonio è di diciassette anni e che le separazioni sono in continua crescita, persino nelle coppie non più giovani).
Il caso non può essere trattato in poche righe in quanto il processo di separazione si articola in vari momenti. Ad ogni fase corrispondono doveri e conseguenze patrimoniali che, se elusi i primi o sottovalutate le seconde, possono avere ripercussioni durature ed economicamente rilevanti.
La prima fase è quella della separazione che può essere consensuale, con accordo tra i coniugi, o giudiziale a cui si ricorre quando non si riesce ad addivenire ad un accordo tra i coniugi sulle condizioni di separazione.
In questa fase vengono definiti, consensualmente o giudizialmente, le conseguenze più significative derivanti dallo scioglimento della coppia. Innanzitutto l’affidamento dei figli minori, che potrà essere condiviso o esclusivo, l’obbligo di mantenimento dei figli cui deve contribuire anche il coniuge non affidatario e il mantenimento del coniuge che non sia economicamente autosufficiente, cioè che non disponga di redditi propri e non sia in grado di svolgere un’attività lavorativa, per mancanza di capacità professionali o altri motivi. L’assistenza in caso di separazione si concretizza nell’assegno di mantenimento.
In questa fase i diritti successori tra i due membri della famiglia ormai sciolta, rimangono intatti. Questi verranno meno solo dopo il divorzio che potrà avvenire dopo 6 mesi di separazione, se la stessa è consensuale, o 12 mesi in caso di separazione giudiziale.
Il divorzio decreta pertanto la fine di un matrimonio. Di norma, come detto, le conseguenze patrimoniali sono già state definite nel provvedimento di separazione che, in assenza di cambiamenti rilevanti, la sentenza di divorzio tende a riconfermare.
Eccomi quindi arrivato al termine dello studio dei due casi. Come avrai visto, la materia è molto vasta e non può certo essere trattata in poche righe. Come sempre il mio obiettivo è quello di portarti a riflettere sulle conseguenze delle scelte che facciamo nella nostra vita, a volte senza valutare attentamente le conseguenze che queste possono avere sul nostro futuro o su quello delle persone a noi vicine.
