Testamento, questo sconosciuto

In Italia la pratica di fare testamento è decisamente poco frequente. Secondo un’indagine di Gfk Eurisko del 2015, soltanto l’8% degli italiani con più di 55 anni ha fatto testamento.

Questa riluttanza ad utilizzare uno strumento tanto semplice, quanto efficace, è da ricercare nel tabù associato all’idea della morte e ad una distorsione culturale che considera il testamento uno strumento adatto solo a chi possieda grandi patrimoni

Eppure, nella mia esperienza, ho dovuto gestire situazioni molto delicate con tensioni e conflitti tra gli eredi che si sarebbero potute facilmente evitare.

Cos’è il testamento

Il testamento è l’atto con il quale è possibile disporre dei propri beni, o di parte di essi, per il tempo in cui la persona avrà cessato di vivere (art. 587 c.c.). Il testamento, quindi, diviene efficace solo al momento della morte del testatore. È un atto strettamente personale e non può essere redatto da un rappresentante.

Chiunque può fare testamento purché maggiorenne e non interdetto. Inoltre può essere revocato e modificato in qualsiasi momento

Forme

Ai fini della sua validità è richiesta la forma scritta. Tra le varie forme che la legge contempla, le più diffuse sono:

  • Testamento olografo: è la forma più semplice, pratica ed economica per esprimere le proprie volontà
  • Testamento pubblico: è ricevuto da un Notaio in presenza di due testimoni
  • Testamento segreto

Testamento olografo

Per redigere il testamento olografo è sufficiente un qualsiasi foglio di carta sul quale il testatore scriva di propria mano le sue disposizioni. Elementi essenziali per la sua validità sono la data (giorno, mese, anno) e la firma posta alla fine delle disposizioni. È nullo il testamento scritto al computer. È nullo anche quando, pur essendo stato scritto dal testatore, presenti elementi scritti da altre persone. Se la data è incompleta, il testamento è annullabile mentre l’assenza del luogo non determina la nullità.

Il testamento olografo presenta il rischio di poter essere facilmente sottratto, smarrito o distrutto. Per evitare questi pericoli è consigliabile scrivere più originali (almeno due) e consegnane una copia ad una persona di fiducia.

È bene tenere sempre aggiornato il proprio testamento a seguito delle variazioni intervenute nell’ambito famigliare o patrimoniale. Si possono effettuare eventuali aggiunte, sempre scritte di propria mano, datate e firmate. Il mio suggerimento è di riscriverlo ex novo totalmente. In questo caso è bene dichiarare esplicitamente che si revocano i testamenti precedenti.

Fare un testamento olografo è molto semplice. Occorre, però, tenere conto del fatto che si potrebbero commettere, involontariamente, degli errori. L’errore più comune è quello di pensare di “poter disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio”.

Ci sono infatti alcuni eredi, detti “legittimari”  (coniuge, figli e , in assenza di questi ultimi, gli ascendenti) a cui la legge riserva una determinata quota dell’asse ereditario. Il testatore potrà quindi disporre in totale autonomia della restante parte, potendo quindi contemplare l’assegnazione di una parte del proprio patrimonio a soggetti non facenti parte della sua famiglia (conviventi, amici, ONLUS).

Per evitare di commettere errori nella stesura del testamento olografo e i rischi sopra menzionati, è opportuno valutare se ricorrere al testamento pubblico.

Testamento pubblico

Come detto, tale testamento viene redatto dal notaio che riceve le dichiarazioni del testatore, in presenza di almeno due testimoni.

Il testamento così redatto viene poi conservato dal notaio fino a quando il testatore è in vita. Da ricordare che, anche con il testamento pubblico, il testatore, fin quando è in vita, ha sempre la facoltà di modificare le sue volontà.

Dopo la morte del testatore sarà cura e compito del notaio chiamare gli eredi designati per dal loro comunicazione di quanto disposto dal testatore.

Testamento segreto

Può essere scritto dal testatore o da un terzo. Il documento va poi consegnato in una busta sigillata ad un notaio, il quale conserverà il plico e lo renderà pubblico solo dopo la morte del testatore.

A differenza del testamento pubblico, il notaio non conosce il contenuto del testamento. Il pubblico ufficiale dovrà comunque redigere un verbale di avvenuta ricezione che sarà firmato del testatore, dal notaio e da due testimoni.

Perché farlo

A prescindere, quindi, dalla forma prescelta, il testamento è l’unico atto che consente di decidere in vita come suddividere il proprio patrimonio ed evitare spiacevoli situazioni agli eredi. In assenza di testamento, è la legge che definisce come operare la divisione dei beni. In questo caso si dice che la successione è legittima e la suddivisione del patrimonio avviene secondo quote stabilite dalla legge.

Ci sono situazioni in cui, effettivamente, non è necessario farlo. Se, ad esempio, gli eredi sono solo il coniuge (o il partner riconosciuto tramite unione civile) e i figli e il testatore vuole che il suo patrimonio venga diviso secondo le quote di legittima, il testamento non è necessario.

In tutti gli altri casi è sempre meglio farlo.

Io l’ho fatto, e tu?

Ricevi i miei aggiornamenti via email

Iscriviti gratuitamente e ricevi ogni 2 settimane i miei aggiornamenti

In finanza le regole per ottenere risultati soddisfacenti sono semplici. Difficile è rispettarle e sfruttarle correttamente. Sono Filippo Montaina e da 30 anni faccio in modo che i miei clienti facciano entrambe le cose. Continua a leggere…

Lascia un commento